- Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone:
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”
Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
ANNO 2021
All_1.1.Del.294.2021.DocAttestAmministrazioni
All_2.1.A.Del.294.2021.GrigliaRilevazioneAmministrazioni
All_3.Del.294.2021.SchedaSintesiRilevazione
ANNO 2022
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV e organismi con funzioni analoghe
All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1
All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni – par. 1.1