Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

  • Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone:

Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

 

Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

ANNO 2021

All_1.1.Del.294.2021.DocAttestAmministrazioni

All_2.1.A.Del.294.2021.GrigliaRilevazioneAmministrazioni

All_3.Del.294.2021.SchedaSintesiRilevazione

 

ANNO 2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV e organismi con funzioni analoghe

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 – documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al 6 1.1

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 – documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al 6 1.1 parte 2

All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1

All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni – par. 1.1