Libera Professione

ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento sempre più marcato del numero di infermieri che aderiscono all’attività libero professionale.

Il mercato del lavoro offre nuovi sbocchi professionali sempre più numerosi, non più solo legati alla centralità dei presidi ospedalieri, ma all’autonomia dei servizi territoriali, all’assistenza domiciliare, alla medicina del lavoro, all’attività poliambulatoriale, e tante altre realtà che sempre più spesso richiedono la consulenza del libero professionista infermiere.

Scegliere la libera professione non è facile, soprattutto a fronte di una radicata educazione alla ricerca del posto “fisso”: le garanzie offerte da un contratto di lavoro a tempo indeterminato sono oggettivamente allettanti, in modo particolare nell’ambito pubblico.

Eppure sempre più colleghi si orientano verso l’esercizio della libera professione: come mai?

Si potrebbe riassumere la risposta in alcuni punti:

  • Il professionista dipendente sempre più spesso lamenta insoddisfazione, frustrazione per orari estenuanti e sovraccarico lavorativo continuo, percezione di limitata libertà di gestione del tempo.
  • Essere professionisti autonomi permette di godere di libertà di azione sia per quanto riguarda la gestione del tempo professionale e privato, sia per quanto riguarda le modalità di lavoro.
  • Il professionista autonomo pare percepire in maniera più marcata il suo status di professionista intellettuale.
  • Essere un libero professionista permette di svolgere un ruolo di attore principale nel rapporto con il paziente, trovandosi ad operare spesso in autonomia e a portare all’interno di una rete multidisciplinare il proprio operato e il proprio sapere.

Naturalmente improvvisarsi liberi professionisti può risultare pericoloso e avventato, portando quasi sempre il professionista a definire l’esperienza pessima ed economicamente distruttiva. Non ci si può improvvisare liberi professionisti: è necessario conoscere sia le norme che disciplinano l’esercizio professionale, sia avere nozioni approfondite in materia di previdenza e fiscalità. Laddove queste conoscenze dovessero risultare precarie è sempre bene appoggiarsi ad un buon commercialista e a colleghi esperti in grado di indirizzare con cognizione di causa.

Secondo il Bilancio consuntivo relativo all’anno 2022 pubblicato da ENPAPI, attualmente gli infermieri libero professionisti in Italia sono circa 21.000 su circa 455.000 infermieri iscritti agli Ordini.

 

LIBERA PROFESSIONE: STARTER PACK

Vuoi intraprendere la libera professione?

Ecco cosa serve!

  • Iscrizione all’Ordine di appartenenza
  • Apertura di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività
  • Comunicazione all’Ordine di inizio attività
  • Richiesta di autorizzazione alla pubblicità sanitaria, da inoltrare all’Ordine di appartenenza
  • Iscrizione all’ENPAPI (Ente Nazione di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) entro 60 giorni dall’inizio dell’attività
  • Assicurazione responsabilità civile
  • PEC
  • ….e un buon commercialista!

 

I REGIMI FISCALI

Esistono attualmente due regimi fiscali più utilizzati:

  • Regime ordinario

E’ applicabile da tutti i professionisti, senza particolari condizioni, ma solo su opzione da comunicare all’Ufficio delle Entrate competente.

I registri obbligatori sono: i registri delle fatture emesse e degli acquisti, un registro cronologico su cui vanno riportati tutti gli incassi, i pagamenti e i movimenti di cassa e banca e il registro dei beni ammortizzabili.

Il reddito sul quale si calcolano le imposte è determinato dalla differenza tra gli incassi e i pagamenti dell’anno di riferimento e ad esso vengono applicate le aliquote ordinarie IRPEF.

 

  • Regime forfettario

E’ un regime a tassazione agevolata per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive.

Per poter accedere al regime forfettario devi:

  • incassare al massimo 85.000€ all’anno. Il primo anno, questo limite viene riproporzionato in base alla data di apertura della Partita IVA. Ad esempio, se decidi di aprirla a metà anno, avrai a disposizione metà dell’importo, quindi 42.500€. Dal secondo anno avrai a disposizione il limite intero.
  • avere la residenza in Italia
  • non avere partecipazioni in società di persone, anche se familiari
  • non avere quote di maggioranza in società di capitali che operano nello stesso settore della tua attività autonoma
  • se hai anche un lavoro dipendente, la tua RAL deve essere sotto i 30.000€. Per il 2024 la soglia della RAL è salita a 35.000€, ma non ci sono state ancora conferme che questo limite resterà uguale per gli anni successivi
  • se hai dei collaboratori, il totale dei loro compensi deve essere al massimo 20.000€ all’anno

Il forfettario è un regime fiscale con una tassazione del 15% oppure del 5% per 5 anni se avvii una nuova attività.

Con questo regime fiscale non puoi scaricare direttamente nessuna spesa ma i tuoi costi vengono stimati forfettariamente tramite un valore percentuale che serve ad individuare quale parte, in proporzione agli incassi, rappresenta un profitto e quale invece serve per coprire i costi che ogni attività deve sostenere.

Per trovare il coefficiente di redditività devi conoscere il tuo ATECO, cioè la sequenza di 6 cifre che serve per identificare l’attività che svolgi. Per un infermiere il codice è 86.90.29 – altre attività paramediche indipendenti NCA, e il coefficiente è 78% (questo vuol dire che imposte e cassa previdenziale vengono calcolate solo su questa percentuale del fatturato, mentre il restante 22% è detassato poiché rientra nel profitto utile a coprire i costi di impresa).

A titolo esemplificativo, facciamo due calcoli veloci!!!

  • supponiamo un fatturato di 100€
  • il 22% di 100€ (cioè 22€) non sarà tassato
  • del 78% rimanente (cioè 78€) si pagheranno le imposte all’erario nella misura del 15% (o 5% per i primi 5 anni), vale a dire che verserò 11.70€
  • da ciò che rimane, cioè 66.30€, dovrò calcolare il 16% da versare alla cassa previdenziale ENPAPI, e cioè 10.60€
  • Quindi al netto di imposte e cassa previdenziale, un fatturato di 100€ produce un netto di 77.70€.

L’unica quota che puoi sottrarre per abbassare le tasse è quella dei contributi versati l’anno precedente che non sono spese ma costi obbligatori per l’attività.

E’ sempre saggio rivolgersi ad un buon commercialista a cui spiegare i propri progetti e con il quale decidere quale sia la strada più vantaggiosa da intraprendere.

 

ENPAPI

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato costituito il 24 marzo 1998, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: il decreto è stato pensato per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria agli Infermieri, agli Assistenti Sanitari (ora non più afferenti ad OPI), agli Infermieri Pediatrici che esercitano l’attività in forma libero professionale.

ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) ed indennità di maternità, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Gli assicurati ENPAPI maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall’iscritto ed accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del cinquantasettesimo anno di età, quando l’iscritto abbia raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni.

L’Ente eroga anche interventi assistenziali a beneficio dei propri assicurati, quali l’intervento per stato di bisogno, l’indennità di malattia, il contributo per spese funebri, i trattamenti economici speciali, i contributi per l’avvio e l’esercizio dell’attività professionale, le borse di studio (per sé o per i figli), gli interventi in caso di calamità naturali, il sussidio agli asili nido, il sussidio per protesi terapeutiche, i contributi per l’acquisto di libri di testo, i contributi per l’acquisto della prima casa, il sussidio ai portatori di handicap, i contributi per l’avvio dell’attività libero professionale.

La contribuzione dovuta dagli Iscritti all’Ente è rappresentata, annualmente, da tre diverse tipologie di contributo:

il contributo soggettivo, destinato alla formazione del montante contributivo individuale, pari al 16% del reddito netto professionale, con facoltà per l’Assicurato di optare per l’applicazione di un’aliquota superiore, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. E’ previsto il versamento di un contributo minimo, frazionabile in base ai mesi di iscrizione e soggetto ad un abbattimento del 50% o anche all’esonero in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza

il contributo integrativo, destinato in parte all’incremento del montante contributivo individuale ed in parte alle spese di gestione ed alla solidarietà, è rappresentato da una maggiorazione del 4% da applicarsi su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito da libera professione infermieristica; è previsto, anche in questo caso, l’obbligo di versamento di un contributo minimo, non dovuto in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza

il contributo di maternità, il cui importo è determinato annualmente, è finalizzato all’erogazione dell’indennità di maternità agli iscritti di sesso femminile, nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

L’Ente si distingue in Gestione Principale e Gestione Separata.

GESTIONE PRINCIPALE

L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di

– titolari di partita IVA

– associati ad uno studio professionale

– soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo

GESTIONE SEPARATA

L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l’attività libero professionale in qualità di:

– titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)

– titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)

Gli iscritti alla Gestione Principale, entro il 10 settembre di ogni anno, devono dare comunicazione dei dati reddituali (Modello UNI) esclusivamente tramite area riservata, anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi.

L’attuale sistema di pagamento dei contributi annuali a carico dell’iscritto prevede:

– 4 rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso

– 3 rate pari ciascuna ad 1/3 dell’importo a conguaglio, determinato tra quanto versato a titolo di acconto per il medesimo anno e quanto dovuto a titolo di contribuzione sulla base della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari presentata attraverso il Modello UNI

Per il versamento degli acconti sono predisposte 4 rate da versare entro il 10 del mese di febbraio, aprile, giugno ed agosto.

Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, l’unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all’anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.

Le 3 rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre. Il mancato rispetto del termine del 10 dicembre, per il pagamento della contribuzione dovuta a conguaglio, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario, previsto dal vigente Regolamento di Previdenza dell’Ente.

Essendo ENPAPI un ente di previdenza, viene ovviamente consentita la ricongiunzione dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati: questo istituto può anche essere richiesto dai superstiti di un iscritto deceduto, entro 2 anni dal decesso.

Tutte le informazioni di cui sopra possono essere reperite in maniera dettagliata, insieme a tutta la modulistica che l’Ente mette a disposizione, accedendo al sito https://www.enpapi.it

 

PUBBLICITA’ SANITARIA

La pubblicità sanitaria fino al 2006 è stata disciplinata dalla Legge n. 175/92 e successive modifiche e integrazioni (sino alla Legge n. 112/2004). Questa legge regolamentava rigidamente la pubblicità sanitaria: era vietata qualunque forma di pubblicità al di fuori dei mezzi e dei contenuti espressamente previsti, ed era consentita la pubblicità solo se espressamente autorizzata e se conforme alla normativa che rigidamente la disciplinava.

Oggi tale legge è stata abrogata dal così detto “Decreto Bersani” D.L. n. 223/2006 (art. 2) convertito nella Legge n. 248/2006; l’intera materia della pubblicità sanitaria resta oggi assoggettata alle disposizioni introdotte da tale legge.

Con il decreto Bersani la pubblicità informativa diventa quindi libera (dalle caratteristiche del servizio offerto, ai prezzi e costi complessivi delle prestazioni, ecc…), senza vincoli di mezzi e necessità di autorizzazioni.

Naturalmente la pubblicità deve in ogni caso continuare ad essere palese, veritiera, corretta, non equivoca o ingannevole o denigratoria e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Agli ordini professionali spetta il compito di verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario e, in caso di non ottemperanza alle norme, di applicazione delle sanzioni disciplinari.

A questa attività di controllo si affiancano i poteri inibitori e sanzionatori attribuiti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può avviare procedimenti ispettivi, anche su segnalazione da parte dei professionisti, dei consumatori e degli stessi Ordini Professionali; in caso di violazioni, l’Autorità Garante ha la facoltà di adottare  provvedimenti sanzionatori, al fine di garantire che la pubblicità non sia ingannevole (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145), non dia vita a pratiche commerciali sleali (d.lgs. 2 agosto 2007 n.146) e, nel caso sia comparativa, rispetti le indicazioni di legge (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145).

In definitiva, comunica sempre al tuo Ordine di appartenenza qualsiasi cosa riporti alla pubblicità sanitaria, biglietti da visita compresi!

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il professionista sanitario autonomo ha obbligo di emettere fattura elettronica, tranne che per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per i quali ancora viene emessa fattura cartacea: si sta però lavorando nell’ottica di riuscire ad emettere per tutti, in un futuro prossimo, fattura elettronica.

Per una corretta gestione della fatturazione elettronica esistono in commercio diversi software, che garantiranno l’assegnazione del codice univoco.

Si ricorda che ogni compenso deve poter essere tracciato, pertanto è fatto obbligo al professionista di essere dotato di POS, nonché di possibilità di ricevere bonifici (Legge 79/2022).

 

VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE
La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha illustrato il nuovo Vademecum della Libera Professione Infermieristica, nel corso della Giornata della Libera Professione, la cui edizione 2025 è stata ospitata all’interno del Terzo Congresso Nazionale della FNOPI.

Si tratta della revisione di un precedente documento e sostituisce qualsiasi altro documento di indirizzo e linee guida sulla libera professione già emanato.

Il Vademecum, documento fondamentale per un libero professionista, traccia vere e proprie linee guida per l’infermiere che vuole intraprendere la libera professione e ne delinea le varie sfaccettature, analizzando per ciascuna le opportunità, le norme da applicare e rispettare e tutto ciò che c’è da evitare perché si trasformi in una soluzione a svantaggio e non a vantaggio di professionisti e assistiti.

Interessante inoltre ricordare che la libera professione è entrata di diritto anche nel Codice deontologico degli infermieri che la connette ai principi della responsabilità sanitaria, di leale concorrenza anche attraverso l’equo compenso, trasparenza e completezza nella formalizzazione di tutti gli aspetti del contratto di cura con gli assistiti e con la necessità di tutela della sicurezza e continuità delle cure.

All’interno del Vademecum è presente un capitolo che tratta l’importante argomento dell’equo compenso, riportando anche alla normativa a cui afferisce: si fa preciso riferimento all’obbligo del professionista di richiedere un compenso adeguato, pena anche la possibilità di essere sanzionati qualora i prezzi applicati siano indecorosi e svilenti per la stessa immagine dell’infermiere. L’Ente Professionale avrebbe persino titolo per intervenire in sede disciplinare sull’iscritto il quale, con il suo comportamento, ha in tal modo arrecato danno all’ intera categoria, abbassando il valore percepito della stessa nell’opinione pubblica.

Da notare che il Vademecum rimane un documento aperto, poichè viene continuamente aggiornato prendendo anche spunto dai suggerimenti degli stessi professionisti.

Il documento completo è consultabile al sito https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2025/03/2025.03.16-Vademecum-Libera-professione-2025_v04-1.pdf